Chi possiede un patrimonio può decidere di gestirlo in diversi modi. Tra questi c’è la possibilità di redigere un testamento con lo scopo di avere un pieno controllo sugli eredi.

Nell’eventualità che il soggetto defunto non lo abbia stipulato o non abbia voluto farlo, che cosa succederebbe? Vediamo come si applica la successione ereditaria senza testamento.

Prima di  tutto evidenziamo una differenza tra chi riceve i beni del de cuiuseredi e legatari. Gli eredi sono coloro che ricevono in successione l'intero patrimonio del defunto o parte di esso, compresi i debiti, e sono quindi obbligati a pagarli. I legatari, invece, sono quelle persone che hanno ricevuto solo uno o più beni precisi grazie ad un testamento, cioè ad un documento scritto nel quale sono riportate le ultime volontà della persona scomparsa. Proprio perché ricevono solo uno o più beni precisi, i legatari non sono obbligati a pagare i debiti del defunto.

Quali sono i tipi di successione? 

La successione, che si apre alla morte del de cuius, può essere di tre tipi:
 

  • Testamentaria avviene, appunto, quando c'è un testamento. Gli eredi sono tutti coloro che il defunto ha indicato come tali in questo documento. Possono essere eredi anche persone giuridiche, società, enti non riconosciuti. Il coniuge, i figli (senza distinzioni tra legittimi, naturali o adottivi) 
  • Ereditaria legittima avviene quando manca un testamento. In questo caso diventano eredi tutti coloro che la legge individua come legittimi successori della persona defunta, ovvero coniuge, figli e – in generale – parenti fino al sesto grado di parentela.
  • Necessaria, secondo cui alcune categorie di familiari devono ricevere una quota di patrimonio fissata per legge. Si tratta degli eredi legittimari e per loro si parla di successione necessaria, in base alla quale la legge interviene anche contro il volere della persona scomparsa pur di tutelarle.


Come avviene la successione ereditaria senza testamento?

Il Codice Civile stabilisce a chi spetta l’eredità alla morte di una persona. Quando su un’eredità non si può applicare la successione testamentaria, si deve ricorrere alla successione legittima, secondo quanto disciplinato dall’art. 457 del Codice Civile. In mancanza di un testamento, l’eredità spetta al coniuge e ai figli del defunto nelle seguenti modalità:
 

  • Se il defunto ha un solo figlio, l’eredità è divisa a metà tra lui e il coniuge. 
  • Se invece i figli sono due o più, a questi spettano i due terzi del patrimonio ereditario, da dividere, e al coniuge resta un terzo.
  • Se il defunto non aveva figli, oltre al coniuge hanno diritto a una quota di eredità anche i fratelli e i genitori (se ancora in vita). In ogni caso, al coniuge vanno i due terzi del patrimonio ereditario. 
  • Se invece, insieme al coniuge, sopravvivono al defunto sia i genitori che i fratelli, questi si dividono la quota di eredità a loro spettante (un terzo), ma ai genitori va almeno un quarto dell’eredità. 
  • In mancanza di figli e coniuge, l’eredità è divisa tra genitori e fratelli del defunto. La divisione si fa sempre per ognuno, anche se ai genitori è riservata almeno la metà dell’eredità.


Si ricordi anche che quando i figli o i fratelli del defunto sono premorti oppure rinunziano all’eredità, subentrano nei loro diritti i rispettivi discendenti, in virtù della cosiddetta rappresentazione.

Che cosa si intende per “rappresentazione”? In questo caso l’eredità si divide per stirpi, cioè si attribuiscono le quote che spetterebbero ai soggetti premorti o rinunzianti, e queste vengono a loro volta divise tra i rispettivi discendenti. Per esempio, se il defunto (celibe e senza figli) aveva due fratelli, di cui uno premorto che aveva due figli, l’eredità è destinata per metà al fratello ancora vivente e per metà viene divisa tra i nipoti (i figli del fratello premorto), che avranno dunque un quarto ciascuno. 
In mancanza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro discendenti, l’intera eredità spetta ai più prossimi tra gli altri parenti entro il sesto grado. In assenza anche di questi, l’eredità è devoluta allo Stato.

Eredità e debiti

Spesso si pensa che l’accettazione di un’eredità equivalga solamente ad un incremento del proprio patrimonio, ma nel momento in cui si accetta l’eredità si diventa responsabili anche delle obbligazioni lasciate dal defunto e quindi, si risponde dei suoi debiti con tutti i propri beni, non solo quelli ereditati. Ecco perché l’erede può scegliere di rinunciare all’eredità. In questo caso si perde ogni diritto e ogni dovere.

Come rintracciare gli eredi

Il rintraccio degli eredi rientra tra le varie pratiche di successione dopo la morte del de cuius, e spesso può risultare lunga e difficile, soprattutto quando i discendenti si sono trasferiti all’estero oppure hanno interrotto i rapporti con il soggetto.

In assenza di testamento non esiste, nel nostro ordinamento, una norma che individua una figura incaricata al rintraccio eredi di un soggetto defunto, ecco perché è buona prassi affidarsi a professionisti nel settore.

 

 

 

L'attribuzione patrimoniale testamentaria di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell'art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell'onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati sine die; (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valido, perché predeterminato nel tempo, il vincolo di attribuzione testamentaria della proprietà di un immobile in favore di un comune, alla condizione di mantenimento per almeno sessanta anni della destinazione del complesso immobiliare ad uso di piscina e di palestra per la collettività). Cass. civ., sez. II, ord., 2 agosto 2023 n. 23616 

 

La parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova: tale principio, affermato dalle sezioni unite della corte a risoluzione di un contrasto ermeneutico che ha consolidato una delle opzioni interpretative precedentemente seguite, non dà luogo ad una fattispecie di "overruling" e non integra un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto della parte alla rimessione in termini.

Cass. civ., sez. II, sent., 4 maggio 2023 n. 11659 

 

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo; (nella specie, in un caso in cui erano pervenuti alla successione legittima della stipulante, insieme alla sorella di costei, gli eredi dell'altro fratello premorto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ripartito l'indennizzo assicurativo in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, anziché riconoscere a coloro che erano succeduti all'originario beneficiario premorto la sola quota di metà che a quest'ultimo sarebbe spettata).

Cass. civ., sez. III, ord., 27 aprile 2023 n. 11101