In caso di revoca della patente ex art. 219, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992, l'esecutività della misura coincide con il momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'Amministrazione (che presuppone una condanna penale definitiva) e non con la sua comunicazione all'interessato. Cass. civ., sez. II, ord., 27 luglio 2023 n. 22802  

 

 

È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida. Cass. pen., sez. IV, sent., 26 giugno 2023 n. 27608  

 

In tema di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude al giudice penale l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie, spettando tale competenza al prefetto. 3 - Cass. pen., sez. IV, sent., 29 marzo 2023 n. 13033

 

In tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590 bis c.p., in seguito all'intervento correttivo della Corte costituzionale n. 88 del 20 febbraio 2019, il giudice di merito, chiamato a determinare la sanzione amministrativa accessoria, ove stabilisca che l'imputato sia meritevole della sanzione maggiormente afflittiva della revoca della patente di guida, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole, pure in assenza delle aggravanti di cui al secondo e comma 3 dell'art. 589 bis c.p. Nel fare ciò deve considerare i parametri di cui all'art. 218, comma 2, c.d.s., valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida. (Nella fattispecie pur non risultando contestate al ricorrente le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice di merito aveva omesso di motivare riguardo l'applicazione al caso concreto della sanzione accessoria).Cass. pen., sez. V, sent., 22 febbraio 2023 n. 7596  

 

In tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590 bisc.p., in seguito all’intervento correttivo della corte costituzionale n. 88 del 20 febbraio 2019, il giudice di merito, chiamato a determinare la sanzione amministrativa accessoria, ove stabilisca che l’imputato sia meritevole della sanzione maggiormente afflittiva della revoca della patente di guida, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole, pure in assenza delle aggravanti di cui al secondo e comma 3 dell’art. 589 bisc.p. nel fare ciò deve considerare i parametri di cui all’art. 218, comma 2, c.d.s., valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida; (nella fattispecie pur non risultando contestate al ricorrente le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice di merito aveva omesso di motivare riguardo l’applicazione al caso concreto della sanzione accessoria).Cass. pen., sez. V, sent., 22 febbraio 2023 n. 7596

 

 

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, cod. strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, cod.strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Cass. pen., sez. IV, sent., 30 gennaio 2023 n. 3717  

 

 

La revoca della patente, comminata dal giudice penale quale sanzione amministrativa accessoria, decorre dalla data dell'adozione del relativo provvedimento da parte del prefetto, anziché da quella della sua notifica. Cass. civ., sez. II, sent., 27 dicembre 2022 n. 37832

 

Qualora con la sentenza di patteggiamento debba essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice deve fornire una motivazione sul punto solo quando la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, applicando la sanzione nella misura di un anno e sei mesi nei confronti del titolare di patente di guida scaduta che aveva provocato lesioni personali gravi, aveva del tutto tralasciato di esplicitare le ragioni di tale decisione)Cass. pen., sez. IV, sent., 29 settembre 2022 n. 36810    

 

 

In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada. Cass. pen., sez. IV, sent., 7 settembre 2022 n. 32889  

 

 

In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. Cass. pen., sez. IV, sent., 11 aprile 2022 n. 13747