Lo studio si occupa in particolare di questioni relegate al ritiro della patente di guida.
Nei casi previsti dal Codice della Strada (CDS), la patente di guida può essere sospesa, revocata o ritirata . Nella maggior parte dei casi si tratta di sanzioni accessorie in aggiunta alle sanzioni amministrative (pagamento di somme di denaro). Quando invece sorgano dubbi sulla mancanza o sulla perdita dei requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida, la patente può essere sottoposta a revisione.
Lo studio segue ogni fase relativa al ritiro della patente, dalla prenotazione dalla visite mediche presso la commissioni patenti, al procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria, ai permessi momentanei .
Pronunce della Corte di Cassazione in tema di guida in stato d'ebbrezza.
La guida in stato di ebbrezza può essere contestata anche se l'auto è parcheggiata: è sufficiente provare che il veicolo sia stato guidato poco tempo prima
La guida in stato di ebbrezza può essere contestata anche se l'auto è parcheggiata. È sufficiente, infatti, la prova che il veicolo sia stato guidato poco tempo prima. Ad affermarlo è la Cassazione respingendo il ricorso di un uomo sanzionato, ex articolo 187, comma 7, del Cds, per non essersi sottoposto all'alcol test dopo che una videoregistrazione lo aveva immortalato alla guida di un veicolo parcheggiato pochi minuti prima della richiesta da parte degli agenti. Per la Corte il fatto di aver parcheggiato la vettura non consente di ritenere il conducente un semplice pedone. Cassazione penale sez. VI - 12/09/2019, n. 41457
Nozione di guida di stato di ebbrezza.
Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella « nozione di guida » la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico Cassazione penale sez. VI - 12/09/2019, n. 41457
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come bicicletta. (Cassazione penale sez. IV Data: 19/09/2017 n. 52148)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'art. 186, comma 2 bis, c. strad. prevede che, qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato il superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l, la patente di guida va sempre revocata. Né, in senso contrario, potrebbe avere rilievo esimente la clausola di salvezza in ordine all'applicazione dell'articolo 222 del codice della strada, contenuta nel citato art. 186, comma 2 bis, ove si consideri che le due disposizioni mantengono una propria autonomia sistematica e precettiva e sono solo parzialmente coincidenti: l'articolo 222, infatti, ha portata generale e, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, attribuisce rilevanza sanzionatoria crescente alla gravità delle lesioni personali che siano derivate da reati colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, laddove la condizione di ebbrezza alcolica del reo con parametri superiori a una determinata soglia rappresenta ulteriore ragione di aggravamento (sanzionata con la revoca della patente di guida) di una condotta colposa di danno autonomamente sanzionata in via amministrativa mediante la sospensione della patente di guida; nell'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2 bis, invece, il reato di riferimento è proprio la guida in stato di ebbrezza, che determina la revoca della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, non contemplata dall'articolo 222, qualora il conducente in stato di ebbrezza alcolica (superiore alla suindicata soglia) provochi un incidente stradale, a prescindere da profili di danno a cose o a persone che possano essere derivati dal sinistro. (Cassazione penale sez. IV Data: 11/02/2016 n. 16638)
Esclusa l'attenuante del risarcimento del danno per la condotta di guida in stato di ebbrezza a cui segue un sinistro stradale class="dj-para-justify">L'oggetto giuridico della contravvenzione prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, non va individuato nel patrimonio dei soggetti coinvolti nell'incidente, bensì nella tutela dell'incolumità pubblica messa a rischio dalla guida di un autoveicolo in stato di alterazione psicofisica. Il rimprovero mosso dall'ordinamento nel reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente, è rivolto a colui che, versando in stato d'ebbrezza, si sia messo alla guida, così ponendo in essere una condizione di pericolo per la collettività; e il fatto che egli, in tali condizioni, abbia "provocato" un incidente appare qualificabile come la concretizzazione di quel rischio che aggrava intrinsecamente il disvalore del comportamento del conducente. Ne deriva che il nesso meramente "occasionale" tra la causazione dell'incidente che ha provocato il danno e il reato oggetto di imputazione esclude che, nel caso di che trattasi, si possa parlare di risarcimento di un danno, rilevante ai fini dell'art. 62, n.6, c.p., derivante da una relazione di "regolarità causale" con il reato oggetto di addebito. Cassazione penale sez. IV - 10/09/2019, n. 39736
Il mancato consenso al prelievo di campione ematico per accertare il reato di guida in stato di ebbrezza non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti La mancanza di consenso dell'imputato al prelievo del campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza, su richiesta della polizia giudiziaria, al di fuori di un protocollo medico, non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 del nuovo C.d.S. non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. Cassazione penale sez. IV - 13/12/2018, n. 17657
Legittimo negare la detenzione di armi al soggetto responsabile di guida in stato di ebbrezza Deve ritenersi legittimo il provvedimento di diniego di detenzione delle armi emesso dal Prefetto, qualora lo stesso si sia basato sulla circostanza che parte ricorrente sia stato responsabile di guida in stato d'ebbrezza, potendo essere tale considerazione un'idonea valutazione di non affidabilità nell'uso delle armi, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno la commissione di un reato.
T.A.R. Emilia-Romagna sez. I - Bologna, 07/12/2018, n. 920
Guida in stato d’ebbrezza, se il tasso è poco superiore alla soglia la sanzione può essere esclusa per particolare tenuità In presenza di indici soggettivi afferenti la modalità della condotta, il grado della colpevolezza, l'entità del danno o del pericolo, unitamente al lieve superamento della soglia di rilevanza penale, la contravvenzione di guida in stato d'ebbrezza può non essere punibile per 'particolare tenuità del fatto. Cassazione penale sez. IV - 27/04/2017, n. 26276
Per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza è sufficiente una sola misurazione alcolimetrica In tema di guida in stato d'ebbrezza, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma 2, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti. Cassazione penale sez. IV - 04/04/2017, n. 22604