Lo Studio si occupa di reati fallimentari, in particolare :
La Bancarotta Fraudolenta patrimoniale, art. 216 comma 1 Legge Fallimentare
La Bancarotta Preferenziale, art 216 comma 3 Legge Fallimentare
La Bancarotta semplice, documentale e patrimoniale, art. 217 Legge Fallimentare
Lo Studio si occupa di reati fallimentari, in particolare :
La Bancarotta Fraudolenta patrimoniale, art. 216 comma 1 Legge Fallimentare
La Bancarotta Preferenziale, art 216 comma 3 Legge Fallimentare
La Bancarotta semplice, documentale e patrimoniale, art. 217 Legge Fallimentare
Nel reato di bancarotta fraudolenta l'individuazione dell'imputato come amministratore di fatto può avvenire sulla base delle concrete funzioni esercitate.
In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 l. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione dell'imputato - già consulente e creditore della società fallita - quale amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente).
Cassazione penale sez. V - 10/07/2020, n. 27264
Nella bancarotta semplice l'elemento soggettivo può essere costituito dal dolo o dalla colpa, nella bancarotta fraudolenta documentale rileva esclusivamente il dolo generico .
La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice r.d. n. 267 del 1942, ex art. 217, comma 2, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2) r.d. cit., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.
Cassazione penale sez. V - 21/09/2020, n. 27566
Sull'ipotesi di concorso tra il reato di bancarotta documentale ed il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili
La bancarotta documentale ed il reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili concretizzano una ipotesi di concorso formale di reati e, ove processualmente trattati congiuntamente, non configurano alcuna possibile preclusione sostanziale in termini di violazione del divieto di bis in idem. Viceversa, laddove tali fattispecie, pur aventi lo stesso oggetto materiale, siano state trattate e giudicate separatamente, e sia per una di esse già intervenuta una sentenza definitiva, l'azione penale per l'altro e residuo reato non potrà essere esercitata e, ove ciò sia avvenuto, la medesima azione dovrà essere dichiarata improcedibile, mentre ove sia già intervenuta una condanna la stessa dovrà essere annullata in sede esecutiva
Cassazione penale sez. V - 06/07/2020, n. 22486
La falsificazione del libro soci integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta?
La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell'amministratore spetta non solo alla società nel suo complesso ma anche - e disgiuntamente – al singolo socio. La falsificazione dei "libri sociali" risulta esterna alla sfera punitiva della l. Fall. (artt. 216, comma 1, n. 2 e 217, comma 2), a condizione che l'alterazione del vero (o la sottrazione, distruzione) non incida direttamente ed immediatamente sulla rappresentazione contabile dei fatti di gestione Cassazione penale sez. V - 27/05/2019, n. 34146
Bancarotta fraudolenta documentale: per l’ipotesi della sottrazione, distruzione od omessa tenuta delle altre scritture contabili, occorre provare il dolo specifico Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ex articolo 216 comma 1 n. 2 della Legge fallimentare, prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico; e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico. Pertanto, in caso di contestazione della prima ipotesi, ovvero sottrazione, distruzione od omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, è necessaria la dimostrazione del dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori. A ricordarlo è la Cassazione per la quale, nel caso di specie, il generico riferimento alla impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento di affari è un elemento estraneo alla fattispecie, che invece rientra nel raggio d'azione del dolo generico della seconda ipotesi.
Cassazione penale sez. V - 08/04/2019, n. 32001