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                                            Decreto del Presidente della Repubblica del 09/10/1990 - N. 309
                                                                                   Gazzetta Uff. 31/10/1990 n. 255

Art. 73 - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope 

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all' articolo 17 , coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall' articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000  

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà 

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000 (5) .

[2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.]  

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione 

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B , C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà .

5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte 

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona 

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto 

 

 

 

 

  La detenzione di ridotta quantità di droga pesante integra la fattispecie di lieve entità anche in caso di contestuale detenzione di droga leggera

 

In tema di stupefacenti, la detenzione di una ridotta quantità di droga di tipo "pesante" integra il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche in caso di contestuale detenzione di un più rilevante quantitativo di droga di tipo "leggero", in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, tali condotte danno luogo a reati diversi, aventi un diverso trattamento sanzionatorio, sicché la gravità dell'uno non può derivare dalla ritenuta gravità dell'altro

 

Cassazione penale sez. III - 05/03/2021, n. 32374

 

 

 

Tocca alle Sezioni Unite stabilire se per integrare il reato di coltivazione di stupefacenti basta l'idoneità della pianta a produrre la sostanza drogante

 

È necessario sottoporre alle Sezioni unite il seguente quesito di diritto: se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, è sufficiente che la pianta sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato. Cassazione penale sez. III - 11/06/2019, n. 35436

 

 Sussiste illecita detenzione di sostanza stupefacente se i giudici del merito evidenziano una serie di elementi che rendo inverosimile la destinazione ad uso personale

 

In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi, ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (nella specie, la Corte ha ritenuto logica e coerente la motivazione dei giudici del merito secondo cui, oltre al dato quantitativo complessivo delle sostanze stupefacenti, dovessero essere valorizzati anche la diversa natura delle sostanze - cocaina, hashish e marijuana -, le modalità di occultamento delle stesse, il rinvenimento di varie buste di plastica di colore bianco con tagli circolari utilizzate per il confezionamento, la frequentazione di terzi presso l'abitazione dell'imputato, circostanze tutte che rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente).Cassazione penale sez. III - 10/04/2019, n. 25559

 

Coltivazione di piante da cui ricavare stupefacenti, rileva la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere a maturazione e a produrre la sostanza

 

Ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, cosicché l'offensività deve essere esclusa soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della capacità ad esercitare, anche in misura minima, l'effetto psicotropo (nella specie, relativa alla coltivazione di due piantine di tipo cannabis, la Corte ha confermato le decisione dei giudici del merito, atteso che, stante la conformità delle piantine sequestrate al tipo botanico previsto per la produzione di sostanza stupefacente e la loro attitudine a produrre quantitativi di droga non minimi, la ritenuta configurabilità del reato contestato appariva immune da censure). Cassazione penale sez. III - 08/02/2019, n. 24635 

 

 Detenzione di stupefacenti in immobile in comproprietà: occorre distinguere tra concorso del comproprietario e connivenza non punibile

 

In ordine al reato di detenzione di sostanze stupefacenti rinvenute in un immobile nella proprietà o nel possesso in comune con chi è incontrovertibilmente dedito al traffico di stupefacenti, per poter affermare il concorso del comproprietario/codetentore è necessario distinguere da tale ipotesi quella della connivenza non punibile, e, a tal fine, occorre individuare il limite che il godimento comune dell'immobile comporta rispetto al concorso nella detenzione della droga, non essendo configurabile a carico del comproprietario o codetentore alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex articolo 40 del Cp. 

Cassazione penale sez. III - 05/02/2019, n. 18015