Art. 595 c.p.
Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi
indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. 2. Se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro. 3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. 4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo
o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate
Art. 596 c.p. Esclusione della prova
liberatoria
1. Il colpevole dei delitti preveduti
dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
2. Tuttavia, quando l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla
verità del fatto medesimo.
3. Quando l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
1) se la persona offesa è un
pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;. –
2) se per il fatto attribuito alla
persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda
formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
4. Se la verità del fatto è provata o
se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se
stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1, ovvero dell'art. 595.