L’usucapione è un istituto del codice civile attraverso il quale si può chiedere al giudice di essere dichiarati proprietari di un bene altrui dimostrando di averlo posseduto per un determinato periodo di tempo.
L’usucapione si compie attraverso un comportamento che esclusivamente il proprietario sarebbe legittimato a compiere.
Il possessore deve utilizzare il bene altrui come se fosse di sua proprietà, esercitando i poteri tipici del proprietario, (ad esempio coltivando un terreno, piantando alberi, costruendo recinzioni, trasformando un appartamento in un ufficio.)
Il possesso non deve essere stato acquisito con violenza e deve essere continuativo.
Se il possesso è stato ottenuto in modo legale, nonostante si abbia la piena consapevolezza dell’ altruità del bene in oggetto, iniziano a decorrere i termini per l’usucapione.
Il possesso si deve deve essere protratto, a partire dal primo atto di utilizzo tipico del proprietario, per almeno venti anni. (usucapione ordinaria)
ALCUNE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato a uso agricolo non è sufficiente provare che il terreno sia stato utilizzato per il pascolo del bestiame, in quanto tale attività non esprime in modo inequivocabile l'intento di possedere come proprietario, escludendo i terzi dal godimento del bene. Cass. civ., sez. II, ord., 19 giugno 2023 n. 17469
Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima.Cass. civ., sez. II, ord., 19 giugno 2023 n. 17475
Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa serv.itù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza; né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata serv.itù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima. Cass. civ., sez. II, ord., 19 giugno 2023 n. 17475
È ammissibile l'usucapione della comproprietà pro indiviso atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso pro indiviso, nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione. Cass. civ., sez. II, ord., 13 giugno 2023 n. 16695
In caso di contratto di divisione di un fondo, il condividente che domanda di accertare l'acquisto per usucapione di una servitù a vantaggio della porzione a lui attribuita ed a carico della porzione attribuita ad altro condividente, non può unire al possesso di tale servitù, esercitato in esito alla divisione, quello da lui in precedenza svolto quale compossessore "pro indiviso" dell'asserito fondo dominante; per godere degli effetti del possesso ad usucapionemdi una servitù a carico di un fondo di proprietà comune occorre, infatti, che lo stesso sia esercitato a vantaggio di altro fondo di proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, ovvero che l'utilità tratta dalle nuove opere sia diversa da quella normalmente derivante dalla destinazione impressa al fondo comune fruita da tutti i compossessori, in quanto ove tale utilità (nella specie, il passaggio e la collocazione di condutture) derivi unicamente dalla natura e dalla pregressa destinazione del fondo in comproprietà, non è configurabile l'esercizio di una servitù a carico di detto bene. Cass. civ., sez. II, ord., 10 maggio 2023 n. 12688
In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ai sensi della l. n. 346 del 1976, qualora il ricorso al giudice volto ad ottenerne il riconoscimento contenga l'elezione di domicilio presso un difensore, coloro che propongono opposizione validamente notificano l'atto di citazione nel predetto domicilio eletto. Cass. civ., sez. II, ord., 24 marzo 2023 n. 8549
L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bisc.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la ratiodella norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione. Cass. civ., sez. II, ord., 14 dicembre 2022 n. 36626
La sentenza che abbia accertato l'acquisto per usucapione della proprietà di un bene in favore di un soggetto e nei confronti di chi, per effetto di un atto a titolo derivativo si era già spogliato del proprio diritto, in epoca anteriore alla data di introduzione del giudizio di usucapione, è suscettibile di opposizione di terzo ordinaria da colui che abbia acquistato a titolo derivativo la proprietà, senza che possa assumere efficacia impeditiva la mancata trascrizione del titolo di acquisto atteso che, ai fini della produzione dell'effetto traslativo della proprietà ex art. 1376 c.c., rileva la sola conclusione dell'accordo manifestato nelle forme di legge.Cass. civ., sez. II, sent., 22 agosto 2022 n. 25095
In tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, 1° comma, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui il giudice dell'appello, nel valutare se l'accoglimento della domanda di rivendicazione potesse essere efficacemente contrastata dal maturare dell'usucapione, aveva invertito il riparto degli oneri probatori rispetto alla regola di cui all'art. 1141, 1° comma, c.c., chiedendo ai coniugi convenuti, quali costruttori ed unici utilizzatori dell'immobile, di dimostrare l' animus possidendi e non già all'attore in rivendicazione di dimostrare il difetto di tale elemento soggettivo). Cass. civ., sez. VI, ord., 27 ottobre 2022 n. 31807
L'atto introduttivo del giudizio di scioglimento della comunione non interrompe il decorso del tempo utile all'usucapione, trattandosi di atto dispositivo del proprietario non diretto al recupero del possesso. Cass. civ., sez. II, ord., 8 giugno 2022 n. 18544
Ai fini della usucapione di un bene illecitamente occupato dalla P.A., in assenza di provvedimento ablatorio, da ritenersi possibile forma di acquisto della proprietà da parte dell'ente pubblico, la decorrenza del termine necessario ex art. 1158 c.c. dipende dalla natura del titolo in virtù del quale è iniziata la relazione di fatto con il bene, poiché se il titolo, seppur invalido, ha effetti reali ed è astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, sì da determinare l' animus possidendi, il termine decorre dalla "traditio", operando la presunzione di cui all'art. 1141, 1° comma, c.c.; se invece l'atto negoziale ha effetti meramente obbligatori, la consegna di per sé vale a trasferire unicamente la detenzione del bene, dovendo in tal caso l'occupante dimostrare l'interversione della detenzione in possesso ad usucapionem, mediante idonee attività materiali di opposizione, specificamente rivolte contro il privato proprietario, non essendo sufficiente a tal fine il prolungarsi della detenzione, né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso, né atti di natura latamente amministrativa, rivolti ad una generalità indistinta di soggetti. Cass. civ., sez. I, sent., 7 giugno 2022 n. 18361
In tema di usucapione di bene immobile, il titolo di acquisto della proprietà trascritto successivamente alla dichiarazione di fallimento non è di per sé opponibile nei confronti della massa, ma può rilevare ai fini della prova della data di inizio del possesso ad usucapionem, quale situazione fattuale che non viene interrotta dall'apertura della procedura concorsuale, né è impedita dal disposto degli art. 42 e 45 l.fall (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inopponibili alla massa fallimentare gli accordi di separazione consensuale che prevedevano l'acquisto della casa coniugale in favore della moglie del soggetto poi fallito, attribuendo tuttavia agli stessi il valore di prova presuntiva del momento iniziale del possesso ad usucapionem). Trib. civ. Verona, sez. II, ord., 16 maggio 2022 n. 50