Il tetto è l'insieme delle opere destinate a preservare l'interno dell'edificio dagli
agenti atmosferici, nella sua parte superiore.
Il solaio ed il sottotetto, non adempiendo ad alcuna funzione di copertura non vanno ricompresi
tra le parti comuni e non vanno confuse con il tetto quale copertura.
la norma di riferimento del tetto è l'articolo 1117
del codice civile che annovera il tetto tra le parti comuni dell'edificio, la cui proprietà indivisa spetta pro-quota ai singoli condomini.
Per la manutenzione e il "rifacimento" del tetto
si deve guardare l' articolo
1123 del codice civile, che in materia di ripartizione delle spese tra condomini stabilisce che "le spese
necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono
sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione. se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono
ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne".
Quindi nel caso
in cui il tetto copra l'intero edificio, le spese di manutenzione devono essere sostenute da tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.
Se invece le spese riguardano un tetto che, per la conformazione dello stabile, copre solo una parte dell'edificio o parti di edificio in misura differente, le
stesse devono essere ripartite solo tra i condomini proprietari delle unità immobiliari coperte dal tetto.