ASSISTENZA A 360 GRADI PER OGNI TIPO DI SINISTRO STRADALE

Se hai subito un incidente stradale rivolgiti subito allo Studio Legale potrai avere una consulenza legale immediata. 

 

Segui queste semplici regole.

 

Appena avvenuto l'incidente, ci prenderemo in carico il tuo caso, non dovrai fare nulla se non seguire passo passo le nostre indicazioni, l'infortunio va impostato subito nel modo giusto. Fai sempre tutte le visite specialistiche che ti indicheremo, è davvero fondamentale raccogliere i pareri scritti anche di psicologi, chirughi estetici, protesisti ecc, le cicatrici più profonde a volte non sono quelle sul corpo e noi te le faremo risarcire. Non firmare nulla
Potresti pentirtene amaramente in futuro, affidati a professionisti che sanno come gestire queste situazioni.

 

 

In caso di incidente stradale è necessario fare tempestivamente denuncia scritta all’assicurazione, a mezzo pec o raccomandata, oppure consegnando il modulo di constatazione amichevole debitamente compilato e firmato dai conducenti di tutti i veicoli coinvolti nel sinistro

 

Se il sinistro si è verificato tra due veicoli a motore identificati ed assicurati e se dal sinistro sono derivati danni ai veicoli stessi o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione.

 

La compagnia di assicurazione, ricevuta la richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’assicurazione del veicolo responsabile.

 

Ricevuta la richiesta di risarcimento, la compagnia assicuratrice deve innanzitutto verificare chi sia il responsabile dell’incidente: potrà essere responsabile esclusivamente il conducente di uno dei veicoli coinvolti, oppure entrambi i conducenti

 

 

Verificata la responsabilità, l’assicurazione procede diversamente a seconda del tipo di danno di cui si chiede il risarcimento.

 

Con riguardo al danno al mezzo, l’assicurazione incarica un proprio perito affinché verifichi e quantifichi economicamente l’entità dei danni subiti dal veicolo coinvolto e dei quali viene richiesto il risarcimento.

 

Ottenuta la relazione del perito, l’assicurazione fa un’offerta al danneggiato e, se questo accetta la somma offerta, provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

 

Il danneggiato è tenuto dunque a rilasciare quietanza liberatoria. In caso invece di lesioni personali, il danneggiato – una volta guarito – dovrà trasmettere all’assicurazione un certificato medico di chiusura della malattia e solo da quel momento la compagnia assicuratrice provvederà a nominare un proprio medico legale ed a sottoporre il danneggiato a visita, affinché venga valutata l’entità delle lesioni subite.

 

La relazione del medico legale riporterà nel dettaglio la percentuale di invalidità permanente e temporanea riportata dal danneggiato e il numero di giorni di convalescenza che, presumibilmente, si ritengono congrui alle lesioni riportate. Sulla base di questi dati il liquidatore dell’assicurazione determina, utilizzando apposite tabelle, la somma di denaro spettante al danneggiato a titolo di risarcimento e formula la sua offerta.

 

Anche in questo caso, l’accettazione dell’offerta comporta la chiusura del sinistro.

 

Se l’offerta non viene accettata o il danneggiato non comunica alcuna risposta, l’assicurazione, sempre entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta, che viene quindi incassata dal danneggiato a titolo di “acconto sul maggior danno subìto”.

 

Il mancato risarcimento e l’azione davanti al Giudice

 

Nel caso in cui l’assicurazione ritenga che vi sono dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, oppure in caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini di legge, o ancora in caso il danneggiato non ritenga congrua la somma che l’assicurazione gli vuole liquidare e non si raggiunga un accordo, è possibile fare causa alla propria compagnia di assicurazione.

 

La causa può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni (novanta in caso di danno alla persona) decorrenti da quello in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

 

Questa procedura di risarcimento diretto non si applica ai sinistri che coinvolgono più di due veicoli (i cosiddetti sinistri multipli o tamponamenti a catena), né ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, né in caso di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato (il quale deve indirizzare la richiesta all’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro).

 

In tali casi il risarcimento dovrà essere richiesto alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile dell’incidente.

 

La procedura di risarcimento del danno prevista prevede, in questo caso, termini più lunghi per la formulazione dell’offerta al danneggiato, o per la comunicazione dei motivi per cui non ritiene di fare l’offerta.

 

 

In particolare, i termini sono i seguenti:

sessanta giorni dalla ricezione della documentazione relativa al sinistro per i sinistri con soli danni a cose.

 

Questo termine si riduce a trenta giorni quando il modulo di denuncia è stato sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro;

 

novanta giorni dalla ricezione della documentazione, per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali o decesso.

 

In caso di richiesta incompleta, l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni e in tal caso i termini di cui sopra decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.I tempi di pagamento della somma offerta sono, invece, gli stessi previsti per la procedura di risarcimento diretto: quindici giorni dalla dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato.

 

Quali documenti devo fornire all’assicurazione?

 

dati e i documenti che il danneggiato deve fornire all’impresa di assicurazione sono gli stessi sia in caso di risarcimento diretto che nel caso di risarcimento da parte dell’assicurazione del veicolo responsabile.

 

In particolare, si devono trasmettere: per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve contenere l’indicazione delle persone che hanno diritto al risarcimento, del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno; per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o decesso, la richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale delle persone che hanno diritto al risarcimento, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite.

 

Una volta  guarito, il danneggiato deve trasmettere all’assicurazione un certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché la dichiarazione che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (Inail), o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

 

Il danno patrimoniale si manifesta come danno emergente o perdita economica immediata (si pensi ai danni all’autoveicolo e agli altri beni di proprietà del danneggiato e le spese sopportate a causa delle lesioni) e lucro cessante o mancato guadagno (ad esempio si pensi all’agente di commercio che, investito sulle strisce pedonali, riporti la rottura di una gamba, non possa quindi guidare e dunque lavorare per tutto il tempo necessario alla sua guarigione, perdendo potenziali occasioni di guadagno e reddito).

 

Rientrano nel concetto di danno patrimoniale risarcibile anche:

il fermo tecnico/noleggio .

 

 

 Danno non patrimoniale

 

Il danno non patrimoniale è rappresentato da tutte le conseguenze non economiche o materiali che il sinistro ha determinato.

 

Nell’ambito del danno non patrimoniale rientrano:

 

danno biologico, da intendersi quale lesione all’integrità psicofisica della persona (si pensi alle lesioni subite in ragione del sinistro)

 

danno morale ed esistenziale, da intendersi quale sofferenza subìta dal soggetto che riporta delle lesioni in conseguenza del sinistro. Ha carattere esclusivamente interiore ed emotivo (si pensi al danneggiato che in conseguenza delle lesioni subite alteri le proprie abitudini e le proprie relazioni, perché ad esempio cade in depressione oppure non può più praticare lo sport che prima svolgeva con tanta passione)

 

 

Il danno biologico viene liquidato con riferimento a due voci:

 

-inabilità temporanea, che consiste nel periodo in cui vi è uno stato di malattia e durante il quale il soggetto danneggiato è impossibilitato (totalmente o parzialmente) a svolgere la propria occupazione.

 

Invalidità permanente, che viene liquidata tenendo conto dell’età del danneggiato e dell’entità delle conseguenze permanenti riportate.

 

Il danno morale per essere liquidato deve invece essere oggettivo (palesemente riscontrabile) e rigorosamente provato.

 


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Per il risarcimento in forma diretta occorre rispettare determinate formalità delle informazioni da rendere ai fini liquidatori In tema di indennizzo diretto, l'adempimento di determinate formalità, anche sotto il profilo del contenuto delle informazioni, ha una sua propria funzione poiché, risulta del tutto coerente con la finalità della norma che al danneggiato, per conseguire l'effetto favorevole di risarcimento in forma diretta dalla propria compagnia assicuratrice, certamente più oneroso per le assicurazioni, venga imposto il rispetto di determinate formalità anche con riguardo al contenuto delle informazioni da rendere ai fini liquidatori, che non può risultare lacunoso o incompleto (fattispecie relativa al diniego della richiesta di risarcimento danni non patrimoniali per non aver la parte ottemperato all'istanza dell'assicuratore di fornire e integrare la documentazione medica richiesta ed ottenere così il risarcimento dei danni subiti alla propria persona a seguito di un incidente stradale) Cassazione civile sez. III - 15/10/2019, n. 25922

 

Da riconoscere anche il danno morale se dal fatto noto emerge la sofferenza interiore soggettiva patita da chi ha riportato lesioni Deve essere riconosciuto anche il risarcimento del danno morale laddove, dall'analisi del fatto noto allegato, emerga con evidenza e immediatezza la sofferenza interiore soggettiva patita da colui che abbia riportato lesioni a seguito di incidente stradale Cassazione civile sez. VI - 17/09/2019, n. 23146 

 

La presunzione di pari responsabilità in caso d'incidente è meramente sussidiaria class="dj-para-justify">La presunzione di pari responsabilità in caso d'incidente opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei singoli conducenti abbia cagionato in concreto l'evento dannoso e di attribuire, conseguentemente, le rispettive responsabilità.

Cassazione civile sez. III - 12/09/2019, n. 22735

 

 

 

Il valore probatorio delle dichiarazioni contenute nella constatazione amichevole d'incidente Nel giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale, il Giudice può desumere i fatti anche dalla circostanza che gli stessi non siano stati contestati dalle parti durante la compilazione del modulo di constatazione amichevole d’incidente.Cassazione civile sez. VI - 27/08/2019, n. 21744

 

Sussiste la corresponsabilità tra i due conducenti solo dove non è possibile individuare la graduazione delle colpe La presunzione di corresponsabilità tra i due autori dell'incidente di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. si applica solo ove non sia stato possibile individuare, dalla ricostruzione della dinamica dei fatti, la graduazione delle colpe.

Cassazione civile sez. VI - 15/07/2019, n. 18917 

 

Per l'incidente verificatosi a causa del mal posizionamento di un cassonetto dei rifiuti rispondono in solido il Comune e la società appaltatrice del servizio rifiuti Per l'incidente verificatosi a causa del mal posizionamento sulla sede stradale di un cassonetto dei rifiuti rispondono in solido sia il Comune, sia la società appaltatrice del servizio rifiuti. Si tratta di una responsabilità da omessa custodia, ex articolo 2051 del Cc, e non di una responsabilità extracontrattuale, ex articolo 2043 del Cc. Lo chiarisce la Cassazione pronunciandosi su una vicenda di più di venti anni fa con sfortunato protagonista un motociclista vittima di un incidente stradale causato dal posizionamento irregolare di un cassonetto per la strada. Per la Corte si tratta di una fattispecie di responsabilità oggettiva, che sussiste soltanto in presenza del nesso di causalità tra il fatto e il danno, a prescindere dal dolo o colpa dei danneggianti.Cassazione civile sez. III - 13/06/2019, n. 15860

 

In caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice del rinvio aveva riconosciuto la somma di euro 2.500,00 "pro die" ai parenti della vittima politraumatizzata di un incidente stradale rimasta in vita per tre giorni dopo l'evento, sul presupposto che alla presumibile insussistenza di una piena coscienza del danneggiato circa l'approssimarsi del decesso fosse correlata una minore intensità della sofferenza psichica catastrofale, nonostante la Corte di legittimità in sede rescindente avesse ritenuto sussistente tale consapevolezza e considerato irrisorio il risarcimento del danno precedentemente liquidato dai giudici di merito in complessivi euro 1.000,00).

Cassazione civile sez. III - 20/06/2019, n. 16592