lo studio si occupa della tutela dei cittadini in tema di armi, in particolare:

perquisizioni e sequestri illegali,

omessa custodia di armi,

ritardo nel rilascio della denuncia,

porto abusivo di armi,

porto abusivo di oggetti atti ad offendere,

possesso illegale di armi.

 

QUANDO POSSONO REVOCARMI IL PORTO D’ARMI O L’AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE.

 

 

La revoca ( e anche il rilascio) della licenza di porto d'armi e dell'autorizzazione alla detenzione sono direttamente collegati ad un provvedimento  dell'Amministrazione al fine di perseguire la protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Prefetto o il Questore, quando vi sono determinati presupposti, possono  emettere il divieto di detenere armi o un decreto di revoca immediata del porto d’armi.

Questi presupposti possono essere ricavati da una recente sentenza del Tar di Brescia,  la numero 569 del 2017 (che esaminava il ricorso di un soggetto al quale era stata  tolta la licenza di caccia a seguito dell’acceso diverbio insorto con i  due fratelli), ed essere cosi riassunti:

 

·         per  la revoca dell'autorizzazione o  del divieto di detenzione è sufficiente che l'interessato non sia del tutto affidabile,

·         cosi come avviene per il rilascio, anche per il ritiro della licenza l’Autorità  valuta se sia presente una capacità di abuso e anche l'assenza di una buona condotta per la commissione di fatti, pure estranei alla gestione della armi.

·         Non è necessario un vero e proprio giudizio di pericolosità dell’interessato da parte dell’Autorità Giudiziaria,

·         l'autorizzazione scatta quando l'Autorità capisce di trovarsi in presenza di condizioni di perfetta sicurezza e quindi viene garantita l'incolumità dei terzi.

·         Una denuncia o anche una semplice  segnalazione all’ Autorità Giudiziaria hanno un loro peso al fine della revoca o del ritiro.

·         Una plausibile negligenza  fa scattare subito un provvedimento di  cautela da parte del Prefetto o del  Questore Amministrazione, pertanto  le condotte aggressive in genere sono deplorevoli per l'Autorità anche quando si è stati provocati,

·         Un ravvedimento  successivo  non elimina in assoluto la portata del gesto,

·         Anche il ritiro della querela non è sufficiente ad eliminare il pericolo.

 

 

Quindi in caso di ritiro o revoca del porto d’armi l'interessato potrà presentare ricorso al TAR contro  la decisione dell'amministrazione per  travisamento dei fatti o  per inattendibilità della valutazione (quando l’amministrazione procedente attribuisce  ai fatti un significato illogico e non razionale, ovvero difforme rispetto alla realtà)   o abnormità .

 

Presupposti per il rilascio del porto d'armi

 

Il diniego di porto d'armi o la revoca di tale titolo non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi,  essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne.

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 23/08/2021, n.571

 

Effetti della riabilitazione in sede di rilascio o revoca del porto d'armi

 

In sede di rilascio o revoca del porto d'armi, una condanna risalente nel tempo, a cui ha fatto seguito la riabilitazione, determina il venir meno dell'automatismo preclusivo ma potrebbe, comunque, essere valorizzata tenendo conto di ulteriori elementi, anche privi di rilevanza penale, che denotino un'inaffidabilità del soggetto all'uso lecito delle armi . 

 Consiglio di Stato sez. III - 25/08/2020, n. 5200

 

 

 

 Provvedimenti concessivi dell'autorizzazione alla detenzione e del porto di armi .

I provvedimenti concessivi dell'autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano che il beneficiario di essa sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio ai tranquilli e ordinati rapporti con gli altri consociati.

T.A.R. Piemonte sez. I - Torino, 25/08/2020, n. 517

 

 Non è un diritto avere la detenzione di una arma .

Il possesso, da parte di un cittadino, di un'arma non rientra nello statuto ordinario dei diritti della personalità appartenenti al singolo e non costituisce un fatto ordinario, ma eccezionale, in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 c.p. e ribadito dall'art. 4, l. n. 110 del 1975; ne deriva che il rilascio della relativa autorizzazione risente della necessità che, stante il potenziale pericolo rappresentato dal possesso e dall'utilizzo dell'arma, l'Amministrazione si cauteli attraverso un giudizio prognostico che, ex ante, escluda la possibilità di abuso. 

T.A.R. Marche sez. I - Ancona, 06/08/2020, n. 502

 

Legittimo il diniego del porto d'armi basato sul contesto socio -familiare del richiedente .

Uno degli elementi che concorrono alla valutazione di affidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi è rappresentato dal contesto socio-familiare del richiedente, essendosi affermato, al riguardo, che i provvedimenti inibitori in materia di armi possono essere legittimamente applicati anche nei casi in cui, pur non potendosi imputare direttamente nulla al titolare delle armi, vi sia una situazione di fatto che rende le armi stesse liberamente accessibili ad un terzo (convivente o meno) nei cui confronti vi siano fondate ragioni di sospetto (legittimo, nel caso di specie, il diniego adottato dal Questore sulla base del sospetto che la domanda di rilascio del porto d'armi fosse stata formulata strumentalmente dalla figlia al solo fine di consentire al padre di aggirare tre precedenti dinieghi di rilascio del porto d'armi adottati nei suoi confronti, consentendogli di acquistare ugualmente armi e munizioni attraverso il titolo conseguito dalla stessa

T.A.R. Piemonte sez. II - Torino, 24/09/2019, n. 993

 

 La motivazione dei provvedimenti in materia di armi è censurabile solo se mancante o manifestamente illogica In virtù dell'ampia discrezionalità dei provvedimenti in materia di armi, la motivazione degli stessi è censurabile solo se del tutto mancante o manifestamente illogica, spettando all'Amministrazione decidere se il soggetto dia o meno affidamento in ordine al non abuso dell'arma. 

T.A.R. Lombardia sez. I - Milano, 17/07/2019, n. 1642

 

 

ALCUNE SENTENZE   RECENTI IN TEMA DI ARMI (CASSAZIONE PENALE).
 
 
E' configurabile il reato di detenzione abusiva di armi da parte di soggetto, pur munito di regolare autorizzazione al porto, che le abbia acquisite con modalità penalmente illecite; (fattispecie in cui un appartenente alle forze di polizia, appropriatosi delle armi conferite dai privati per la rottamazione, le faceva risultare come cedute in suo favore, sopprimendo i verbali di conferimento ed inserendo nel sistema informatico falsi atti di cessione, per poi venderle a terzi). Cass. pen., sent. VI, 22 maggio 2023, 21985 , (ud. 1 marzo 2023 )

La misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l'insussistenza del fatto; (fattispecie relativa al reato di lesioni colpose da accensione di fuochi ed esplosioni pericolose, in cui la corte ha ritenuto legittima la confisca delle armi in sequestro disposta con il provvedimento di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità della querela). Cass. pen., sent. IV, 28 aprile 2023, 17644 , (c.c. 28 marzo 2023 ) Omissis 
 
E' configurabile il reato di detenzione abusiva di armi da parte di soggetto, pur munito di regolare autorizzazione al porto, che le abbia acquisite con modalità penalmente illecite; (fattispecie in cui un appartenente alle forze di polizia, appropriatosi delle armi conferite dai privati per la rottamazione, le faceva risultare come cedute in suo favore, sopprimendo i verbali di conferimento ed inserendo nel sistema informatico falsi atti di cessione, per poi venderle a terzi).   Cass. pen., sez. VI, sent., 22 maggio 2023 n. 21985   
 
La misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l'insussistenza del fatto; (fattispecie relativa al reato di lesioni colpose da accensione di fuochi ed esplosioni pericolose, in cui la corte ha ritenuto legittima la confisca delle armi in sequestro disposta con il provvedimento di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità della querela).  Cass. pen., sez. IV, sent., 28 aprile 2023 n. 17644    
 
Il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" a base di oleoresin capsicum(principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, l. 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della resa finalità univocamente illecita (nella specie, in danno di soggetti rapinati) e del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico; (in motivazione, la corte ha precisato che solo in presenza delle caratteristiche di offensività stabilite dal combinato disposto degli artt. 2, comma 3, l. n. 110 del 1975 e 1 d.m. n. 203 del 2011, da accertare in giudizio, la detenzione di dette bombolette configura la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 c.p.).  Cass. pen., sez. II, sent., 6 aprile 2023 n. 14608